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Sez. L, Sentenza n. 12464 del 20/11/1991 (Rv. 474701 - 01)

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Determinazione - Emolumenti per carichi di famiglia erogati direttamente dal datore di lavoro - Esclusione ex art. 12, secondo comma, n. 7 della legge n. 153 del 1969 - Effetto retroattivo - inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474701-01

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile

La norma di cui all'art. 12, secondo comma, n.7, della legge 30 aprile 1969 n.153 - secondo la quale sono esclusi dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale "gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari" - è stata introdotta dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1986 n. 876 e non è applicabile con riguardo a situazioni anteriori alla data (21 dicembre 1986) di entrata in vigore del citato art. 1, essendo tale norma esclusa dalle espresse ipotesi di retroattività previste dalla stessa legge del 1986.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 7, Legge 13/12/1986 num. 876 art. 1, Legge 13/12/1986 num. 876 art. 2, Legge 13/12/1986 num. 876 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)