Sez. L, Sentenza n. 4934 del 03/06/1997 (Rv. 504903 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Esenzione dalla contribuzione, "ex lege" n. 876 del 1986, riferita agli emolumenti correlati ai carichi di famiglia ed erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dai datori di lavoro - Carattere retroattivo generalizzato - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
L'esenzione dalla contribuzione sugli emolumenti correlati ai carichi di famiglia ed erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dai datori di lavoro, prevista dalla legge 13 dicembre 1986 n. 876, non può riferirsi a periodi di contribuzione precedenti l'entrata in vigore della legge stessa, tranne l'ipotesi contemplata dall'art. 7 della legge 11 giugno 1974 n. 252. Nè la suddetta differenza di disciplina fra le due ipotesi legittima alcun dubbio di costituzionalità ove si consideri, da un lato, che essa è giustificata dal fatto che si tratta di datori di lavoro operanti in settori diversi, e, dall'altro, che, in relazione alla situazione dei prestatori di lavoro, sia il profilo della disparità di trattamento, sia quello della sussistenza di una lesione del diritto ad una retribuzione adeguata, presuppongono che la valutazione debba essere fatta nell'ambito di uno stesso settore, individuato in base ad una determinata categoria merceologica o contrattuale.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 13/04/1986 num. 876, Legge 11/06/1974 num. 252
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)