Sez. 1, Sentenza n. 1927 del 21/06/1971 (Rv. 352496 - 01)
FALLIMENTO - COMPETENZA - SOCIETA - SOCI A RESPONSABILITA ILLIMITATA - DI DUE DISTINTE SOCIETA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DA PARTE DI DUE TRIBUNALI - PROCEDURA FALLIMENTARE - UNIFICAZIONE - SPETTANZA AL TRIBUNALE DELLA PRIMA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PROCEDURA PER I FALLIMENTI DELLE SOCIETA - SPETTANZA AI TRIBUNALI RISPETTIVAMENTE COMPETENTI.*
FALLIMENTO - COMPETENZA - SOCIETA - SOCI A RESPONSABILITA ILLIMITATA - DI DUE DISTINTE SOCIETA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DA PARTE DI DUE TRIBUNALI - PROCEDURA FALLIMENTARE - UNIFICAZIONE - SPETTANZA AL TRIBUNALE DELLA PRIMA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PROCEDURA PER I FALLIMENTI DELLE SOCIETA - SPETTANZA AI TRIBUNALI RISPETTIVAMENTE COMPETENTI.*
Allorquando una persona sia stata dichiarata fallita da due tribunali quale socio illimitatamente responsabile di due distinte societa, l'esecuzione concorsuale a suo carico deve (in relazione ad entrambe le dichiarazioni del fallimento personale) svolgersi, in unico procedimento, presso il tribunale che ha dichiarato il primo fallimento, a termini del criterio della prevenzione. Per contro la procedura relativa al fallimento delle societa rimane di spettanza dei tribunali rispettivamente competenti, a nulla rilevando le difficolta dei creditori per l'Esercizio dei loro diritti di fronte alla inderogabile normativa della Competenza per territorio in materia fallimentare. (V 606'70, mass n 345735).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)