Sez. 1, Sentenza n. 606 del 10/03/1970 (Rv. 345735 - 01)
FALLIMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLO STESSO SOGGETTO QUALE SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE DI DUE DISTINTE SOCIETA AD OPERA DI DUE TRIBUNALI DIVERSI - ESECUZIONE CONCORSUALE - UNICITA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE CHE HA EMESSA LA PRIMA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.*
FALLIMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLO STESSO SOGGETTO QUALE SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE DI DUE DISTINTE SOCIETA AD OPERA DI DUE TRIBUNALI DIVERSI - ESECUZIONE CONCORSUALE - UNICITA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE CHE HA EMESSA LA PRIMA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.*
Allorquando una persona sia stata dichiarata fallita da due tribunali quale socio illimitatamente responsabile di due distinte societa, l'esecuzione concorsuale a suo carico deve (in relazione ad entrambe le dichiarazioni del fallimento personale) svolgersi, in unico procedimento, presso il tribunale che ha dichiarato il primo fallimento.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)