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Sez. 3 - , Ordinanza n. 26334 del 29/09/2021 (Rv. 662537 - 01)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - AUTORIZZAZIONE ("RECTIUS": CONCESSIONE) - CESSIONE | Struttura sanitaria accreditata - Attività sanitaria in regime di accreditamento - Domanda di pagamento delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa - Infondatezza - Ragioni -Fattispecie PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2021-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662537-01

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - AUTORIZZAZIONE ("RECTIUS": CONCESSIONE) - CESSIONE

In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti dell'ASL e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di

approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento (Fattispecie in tema di prestazioni di ricovero ospedaliero d'urgenza e di elezione).

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies com. 1 lett. D CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 32 com. 8 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)