Sez. L - , Ordinanza n. 9103 del 01/04/2021 (Rv. 660867 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE | Attività svolta da medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie - Qualificazione giuridica - Rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Principio di adeguatezza della retribuzione - Inapplicabilità.
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE
L'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro parasubordinato, sicchè, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge, è inapplicabile l'art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 39, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 16, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)