Sez. 3, Ordinanza n. 35376 del 18/12/2023 (Rv. 669778 - 02)
COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Medici specializzandi iscritti in anni successivi al 1998 ed anteriori al 2006 - Remunerazione ex d.lgs. n. 257 del 1991 - Difformità rispetto a quella di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 - Contrasto con principi CEDU - Esclusione - Fondamento. RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - In genere.
COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE
La difformità , per i medici iscritti a corsi di specializzazione in anni successivi al 1998 e anteriori al 2006, tra la remunerazione prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 e quella di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 (che si applica, per effetto di ripetuti differimenti, solo a partire dall'anno accademico 2006/2007) non si pone in contrasto con i principi della CEDU, dal momento che - come statuito dalla Corte EDU nella sentenza del 29 agosto 2023, Ruggeri c. Italia - il diniego del relativo incremento, preordinato alla salvaguardia di interessi pubblici, non determinando alcun decremento del reddito degli interessati, non ha privato questi ultimi di mezzi di sussistenza.
Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 39, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 267 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)