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Sez. 6, Sentenza n. 45642 del 03/10/2024 Cc. (dep. 12/12/2024) Rv. 287372-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Principio di irretroattività della legge penale - Applicabilità - Esclusione - Art. 200 cod. pen. - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287372-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione, non opera il principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 25 Cost., bensì – in ragione della loro natura non sanzionatoria, ma preventiva, che le assimila alle misure di sicurezza – quello fissato dall'art. 200 cod. pen., per cui esse sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, sicché è consentito fondare il giudizio di pericolosità sociale qualificata su ipotesi di reato ritenute sintomatiche a tali fini in forza di una legge successiva alla commissione dei fatti.

Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 512 bis, Costituzione art. 25, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)