Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014 Cc. (dep. 02/02/2015) Rv. 262602 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca di prevenzione - Natura - Modifica della natura preventiva a seguito delle riforme introdotte dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e legge 15 luglio 2009 n. 94 - Esclusione - Assimilabilità alle misure di sicurezza - Sussistenza - Conseguente applicabilità dell'art. 200 cod. pen. - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Le modifiche introdotte nell'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicchè rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)