Sez. 1, Sentenza n. 81 del 07/01/1980 (Rv. 403453 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI - MODIFICAZIONE DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI DISPOSTA DALLA LEGGE N 426 DEL 1975 - CREDITI SORTI E PRIVILEGI FATTI VALERE ANTERIORMENTE - CREDITO DELL'INPS PER SANZIONI CIVILI ACCESSORIE AD INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI - MODIFICAZIONE DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI DISPOSTA DALLA LEGGE N 426 DEL 1975 - CREDITI SORTI E PRIVILEGI FATTI VALERE ANTERIORMENTE - CREDITO DELL'INPS PER SANZIONI CIVILI ACCESSORIE AD INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
L'art 15 primo comma della legge 29 luglio 1975 n 426, recante modificazioni al codice civile ed alla legge 30 aprile 1969 n 153 in materia di privilegi, il quale dispone che la nuova disciplina si applica anche ai crediti sorti ed ai privilegi fatti valere anteriormente, qualora la procedura sia ancora in corso al momento della sua entrata in vigore, implica, con riguardo al credito dello INPS per sanzioni civili accessorie ed inadempienze contributive, che sia stato ammesso al passivo fallimentare in via privilegiata, con provvedimento definitivo, ma non sia stato ancora soddisfatto attraverso irretrattabili ripartizioni, anche parziali, dell'attivo, l'operativita delle sopravvenute Disposizioni di detta legge, le quali accordano al credito stesso il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro, ma limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare (art 2754, nuovo testo, cod civ), tenuto conto che la procedura concorsuale, per quanto riguarda l'Esercizio dei privilegi, non si esaurisce con l'approvazione dello stato passivo, ma solo con la ripartizione dell'attivo. (V 157/79, mass n 396225; (V 5113/78, mass n 394864).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2754 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2778 CORTE COST., Legge Falliment. art. 94, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 94, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 113, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 113, Legge Falliment. art. 117, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 117, Legge 29/07/1975 num. 426 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)