Sez. 1, Sentenza n. 157 del 10/01/1979 (Rv. 396225 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI - NUOVO REGIME DEI PRIVILEGI EX ART 15 DELLA LEGGE N 426 DEL 1975 - DISCIPLINA TRANSITORIA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI - NUOVO REGIME DEI PRIVILEGI EX ART 15 DELLA LEGGE N 426 DEL 1975 - DISCIPLINA TRANSITORIA.*
La disciplina transitoria di cui all'art 15 della legge n 426 del 1975 - che ha modificato il regime di taluni privilegi - comporta che i privilegi attribuiti dalla legge predetta assistono anche i crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, prescindendosi dal tempo in cui il credito e stato azionato in Sede concorsuale - ed assistono, quindi, anche crediti che prima erano chirografari e sono stati ammessi come tali al passivo fallimentare anteriormente approvato -, e che il diverso grado attribuito ai privilegi preesistenti e operante anche per i crediti gia ammessi, sempre che il riparto non sia divenuto definitivo.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge 29/07/1975 num. 426 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)