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Sez. 4, Sentenza n. 20318 del 10/01/2017 Ud. (dep. 28/04/2017) Rv. 269882 - 01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - PROVVISIONALE | Determinazione della somma dovuta - Motivazione - Insindacabilità nel giudizio di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2017-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269882-01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - PROVVISIONALE

In tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile. (In motivazione, la S.C. ha precisato che per la liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno, ma è sufficiente la certezza dello stesso sino all'ammontare della somma liquidata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)