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Sez. 2, Sentenza n. 6727 del 28/03/1995 Ud. (dep. 08/06/1995) Rv. 201775 - 01

Sentenza - Condanna - Danni - Provvisionale | Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201775-01

Sentenza - Condanna - Danni - Provvisionale

Il provvedimento con il quale il giudice di merito assegna alla parte civile una somma da imputarsi alla liquidazione definitiva non è impugnabile in cassazione sia per la sua intrinseca discrezionalità di merito, sia perché, per sua natura, è provvisorio ed insuscettibile di passare in giudicato, essendo destinato ad essere assorbito dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento nella competente sede civile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 539 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)