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Sez. L, Sentenza n. 3196 del 16/03/1992 (Rv. 476284 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio in "itinere" | Di artigiano recantesi presso l'abitazione di un cliente - Indennizzabilità.
Stato
decisa il 1992-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476284-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio in "itinere"

Il presupposto della occasione di lavoro, richiesto dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 ai fini della indennizzabilità dell'infortunio, è ravvisabile nell'ipotesi di incidente stradale subito da un artigiano falegname che con la propria vettura si rechi presso l'abitazione di un cliente per effettuare la misurazione di opere commissionate, trattandosi di attività strettamente collegate al lavoro manuale di cui costituiscono fase tecnica preparatoria.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)