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Sez. 1, Sentenza n. 2145 del 07/04/1982 (Rv. 420020 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - COMPATIBILITÀ CON IL RICOVERO DEL MINORE IN UN PUBBLICO ISTITUTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420020-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - COMPATIBILITÀ CON IL RICOVERO DEL MINORE IN UN PUBBLICO ISTITUTO - CONDIZIONI.*

Il ricovero di un minore in un pubblico istituto, pur se esso sia bene attrezzato e gestito in relazione ai compiti di assistenza ed educazione, costituisce una situazione eccezionale rispetto alla convivenza dello stesso con la propria famiglia e, pertanto, ove non sia giustificato dalle condizioni spirituali e materiale dei genitori, non esclude lo stato di abbandono, ai fini della dichiarazione di adottabilità, in tema di adozione speciale. (V 688/81, mass n 411157; (V 4782/80, mass n 408603; (V 1068/80, mass n 404548).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)