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Sez. 1, Sentenza n. 1068 del 14/02/1980 (Rv. 404548 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1980-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404548-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - REQUISITI.*

In tema di adozione speciale, ed al fine della dichiarazione dello stato di adottabilita di un minore con genitori conosciuti ed esistenti, la situazione di abbandono, da riscontrarsi con riguardo al momento della dichiarazione medesima, non postula una esplicita e definitiva volonta dei genitori di non provvedere piu alle esigenze morali e materiali del figlio, essendo invece sufficiente il verificarsi di una obiettiva e non transitoria carenza di quel minimo di cura materiale, di calore affettivo e di aiuto psicologico, necessari perche la personalita del minore possa svilupparsi in modo normale. (Conf 1267/78, mass n 390626).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)