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Sez. L - , Ordinanza n. 19435 del 20/07/2018 (Rv. 649970 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Poteri del giudice del merito - Interpretazione delle domande giudiziali - Ricerca dell'effettiva volontà della parte - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649970-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

In tema di interpretazione delle domande giudiziali, il giudice non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire. (Nella specie, la S.C., ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibili per difetto di interesse in assenza di soccombenza le domande di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di risarcimento del danno perché formalmente - ma impropriamente - proposte come subordinate alla domanda accolta di costituzione di un rapporto a tempo determinato, senza considerare che trattavasi in realtà di domande autonome, non solo obiettivamente compatibili con l'accoglimento della prima, ma tali da comportare la sussistenza di un'utilità concreta degli appellanti ad impugnare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)