Sez. L, Sentenza n. 21208 del 02/11/2005 (Rv. 585289 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Operazione riservata al giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie. .
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
L'interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua e adeguata, avendo pertanto riguardo all'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonché del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui nell'azione di responsabilità contrattuale proposta dal datore di lavoro erano stati prospettati, quali elementi fondativi, la precisa qualifica e funzione propria dei convenuti e la violazione dei corrispondenti obblighi, così riconducendo la fattispecie, senza alcuna modificazione dei fatti, nell'ambito della responsabilità derivante ai convenuti dalla loro posizione di dipendenti, dunque in ambito contrattuale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)