Sez. 3, Sentenza n. 10123 del 09/05/2011 (Rv. 618291 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - IN GENERE | Riassunzione della causa - Mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio a cura della cancelleria - Conseguenze - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - IN GENERE
Il giudice dinanzi al quale la causa sia riassunta dopo la declaratoria di incompetenza da parte di altro giudice precedentemente adìto, ove rilevi che la sua cancelleria abbia omesso di richiedere alla cancelleria del giudice "a quo" il fascicolo d'ufficio, come prescritto dall'art. 126 disp. att. cod. civ., e la mancanza di tale fascicolo sia rilevante avendo la parte fatto riferimento nel giudizio di riassunzione ad un atto presente in esso o che in esso dovrebbe essere, deve ordinarne alla cancelleria l'acquisizione d'ufficio, ai sensi della predetta norma e, in mancanza, non può trarre conseguenza negativa a carico della parte da tale mancata acquisizione, in ragione della mancanza dell'atto. (Nella specie assumeva rilevanza la comparsa di costituzione dinanzi al giudice di pace a margine del quale era stata rilasciata la procura richiamata nella citazione in riassunzione che doveva o, comunque, poteva trovarsi nel fascicolo d'ufficio, atteso che davanti al giudice di pace non è prevista la formazione di fascicoli di parte e gli atti relativi sono inseriti nel fascicolo d'ufficio).
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 126, Cod. Proc. Civ. art. 319 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)