Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4759 del 27/02/2014 (Rv. 629680 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - IN GENERE | Riassunzione della causa - Onere della corte d'appello di acquisire d'ufficio il fascicolo ex art. 126 disp. att. cod. proc. civ. - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie in tema di impugnazione di lodo arbitrale.
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - IN GENERE
Il giudice del rinvio, dinanzi al quale la causa sia riassunta a norma dell'art. 392 cod. proc. civ., ove rilevi che la sua cancelleria abbia omesso di richiedere il fascicolo d'ufficio, come prescritto dall'art. 126 disp. att. cod. proc. civ., la cui mancanza sia rilevante, avendo la parte fatto riferimento ad un atto in esso presente, deve ordinarne l'acquisizione d'ufficio, non potendo altrimenti trarne conseguenze negative a carico della parte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello, in sede di rinvio, aveva dichiarato l'inammissibilità della riassunzione della causa per la mancanza in atti del lodo arbitrale impugnato).
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 126, Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)