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Sez. 1, Sentenza n. 2486 del 13/07/1968 (Rv. 334928 - 01)

FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO -ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME - DEBITI CONTRATTI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FALLIMENTO E LA CONTINUAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA- DEBITI PER RETRIBUZIONI DI LAVORO - PAGAMENTO IN PREDEDUZIONE- LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334928-01

FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO -ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME - DEBITI CONTRATTI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FALLIMENTO E LA CONTINUAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA- DEBITI PER RETRIBUZIONI DI LAVORO - PAGAMENTO IN PREDEDUZIONE- LIMITI.*

La disposizione dell'art. 111 n. 1, della legge fallimentare e di stretta interpretazione e puo essere applicata solo per le obbligazioni assunte attraverso il nuovo organo dell'amministrazione fallimentare, sostituito al fallito, e contratte per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'Esercizio dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art 90 della stessa legge. Pertanto, nell'ipotesi di fallimento del datore di lavoro, sono pagabili in prededuzione soltanto le retribuzioni relative a prestazioni eseguite dopo la dichiarazione di fallimento, mentre restano soggette alla regola del concorso i crediti per retribuzioni riferibili al periodo precedente alla predetta dichiarazione. (Conf. N. 2637-66, mass. N. 325068).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)