Sez. U, Sentenza n. 2637 del 27/10/1966 (Rv. 325068 - 01)
FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RAPPORTO DI LAVORO PROSEGUITO DURANTE LA GESTIONE PROVVISORIA DELL'IMPRESA - PAGAMENTO IN PREDEDUZIONE DEI COMPENSI E DELLE INDENNITA - LIMITI - INFRAZIONABILITA DELLE INDENNITA DI ANZIANITA - ECCEZIONE.*
FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RAPPORTO DI LAVORO PROSEGUITO DURANTE LA GESTIONE PROVVISORIA DELL'IMPRESA - PAGAMENTO IN PREDEDUZIONE DEI COMPENSI E DELLE INDENNITA - LIMITI - INFRAZIONABILITA DELLE INDENNITA DI ANZIANITA - ECCEZIONE.*
Se il licenziamento del lavoratore interviene dopo che egli ha continuato a prestare la sua opera alle dipendenze dell'amministrazione del fallimento, vanno considerati come debiti di massa e saranno percio pagabili in prededuzione soltanto le retribuzioni e le indennita relative alla prestazioni eseguite dopo la dichiarazione di fallimento, mentre restano soggetti alla regola del concorso i crediti riferibili al periodo precedente, rispetto ai quali varra il privilegio di cui all'art 2751, n 4, cod civ. il principio della non frazionabilita della indennita di anzianita non spiega i suoi normali effetti nei confronti dell'amministrazione fallimentare, la quale e regolata da una disciplina particolare in relazione alle finalita stesse dell' istituto. (nella specie si e ritenuto legittimo il pagamento in prededuzione al lavoratore, che aveva proseguito le sue prestazioni durante l'Esercizio provvisorio, della quota di indennita di anzianita, proporzionale alla durata dell'Esercizio provvisorio).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)