Sez. 3, Sentenza n. 5364 del 05/11/1985 (Rv. 442602 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEL PROPRIETARIO CONFINANTE - LIMITI - ESISTENZA DI COLTIVATORI INSEDIATI SUL FONDO - LIMITAZIONE DELL'ATTIVITÀ COLTIVATRICE AL SUOLO (CON ESCLUSIONE DEL SOPRASSUOLO ARBORATO) O AD UNA PORZIONE DELL'UNITÀ PODERALE - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEL PROPRIETARIO CONFINANTE - LIMITI - ESISTENZA DI COLTIVATORI INSEDIATI SUL FONDO - LIMITAZIONE DELL'ATTIVITÀ COLTIVATRICE AL SUOLO (CON ESCLUSIONE DEL SOPRASSUOLO ARBORATO) O AD UNA PORZIONE DELL'UNITÀ PODERALE - IRRILEVANZA.*
La condizione ostativa al sorgere del diritto di prelazione agraria a favore del proprietario coltivatore diretto di fondo confinante con quello offerto in vendita, è costituita dall'insediamento su questo di mezzadro, colono, affittuario, compartecipe od enfiteuta, e può sussistere anche se l'attività coltivatrice dell'insediato riguardi esclusivamente il suolo, con esclusione del soprassuolo arborato, ovvero una porzione di una unità poderale, sempre che i tratti negoziali e giuridici della coltivazione e la correlativa destinazione del suolo qualifichino il rapporto come uno di quelli previsti dall'art. 7 della n. 817 del 1971.*
Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)