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Sez. 3, Sentenza n. 12025 del 27/11/1998 (Rv. 521157 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Fondo in parte offerto in vendita, in parte condotto in affitto - Esercizio "in parte qua" della prelazione da parte del proprietario confinante (art. 7 legge 817/1971) - Ammissibilità - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521157-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

L' esistenza di un rapporto agrario su un fondo di maggiore estensione non impedisce al proprietario confinante di esercitare il diritto di prelazione, ai sensi dell' art. 7 legge 14 agosto 1971 n. 817, per la residua parte, ancorché inferiore ad un' unità poderale, offerta in vendita ad un terzo, purché però il giudice del merito accerti la possibilità giuridica ed economica dello scorporo della relativa porzione, senza pregiudizio per la coltivazione e la produttività del fondo, e senza imposizione di servitù o oneri reali a carico dell' altra, nel rispetto della ratio della prelazione, finalizzata al razionale sfruttamento della proprietà agricola nell' interesse pubblico allo sviluppo delle strutture produttive del Paese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)