Sez. U, Sentenza n. 7 del 20/02/1971 Ud. (dep. 29/10/1971) Rv. 119213 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - ACCOGLIMENTO, ANCHE PARZIALE, DELL'IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - ILLEGITTIMITA DELLA CONDANNA ALLE SPESE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO ANCHE AL GIUDIZIO DI RINVIO - FATTISPECIE.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - ACCOGLIMENTO, ANCHE PARZIALE, DELL'IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - ILLEGITTIMITA DELLA CONDANNA ALLE SPESE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO ANCHE AL GIUDIZIO DI RINVIO - FATTISPECIE.*
Il principio generale che fa divieto di condannare l'imputato alle spese del giudizio di impugnazione quando il suo gravame e stato accolto, sia pure parzialmente, deve essere applicato anche nel giudizio di rinvio, giacche la sentenza del giudice di rinvio sostituisce quella del primo giudice di appello, annullata dalla Corte di Cassazione, e, nel caso di accoglimento anche parziale del gravame, dimostra che il giudizio rescindente della Cassazione ha trovato definitiva conferma nell'esito del giudizio rescissorio. Non e di ostacolo la disposizione contenuta nell'art 544 ultimo comma cod proc pen, giacche tale disposizione (che si ricollega sostanzialmente alla previsione di cui all'ultimo comma dell'art 213 cod proc pen) va intesa, a chiarimento della apparente incertezza ingenerabile dalla sua formulazione, non in deroga ma in armonia al sistema regolato dal detto art 213 e va coordinata, in particolare, al primo comma dello stesso articolo, dal quale emerge la regola generale che la condanna dell'imputato alle spese del procedimento di impugnazione consegue soltanto al rigetto totale o alla dichiarazione di inammissibilita della impugnazione da lui proposta. Pertanto, il principio anzidetto deve essere applicato, nel giudizio di rinvio, anche nel caso in cui l'annullamento parziale, determinato dal ricorso dell'imputato, non investa i punti della sentenza impugnata concernenti l'affermazione della responsabilita, ma solo quelli relativi a circostanze attenuanti, alla pena o a benefici: se il giudice di rinvio accoglie anche in parte l'impugnazione dell'imputato, concedendo le attenuanti o i benefici o riducendo la pena, non deve pronunciare condanna alle spese. (V 114704, anno 1970; 109511, 109305, anno 1968; 102411, anno 1966)*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 6, Cod. Proc. Pen. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)