Sez. 1, Sentenza n. 3253 del 06/12/1982 Ud. (dep. 18/04/1983) Rv. 158438 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE - ACCOGLIMENTO ANCHE PARZIALE DELLA IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - CONDANNA ALLE SPESE - ILLEGITTIMITÀ - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE - ACCOGLIMENTO ANCHE PARZIALE DELLA IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - CONDANNA ALLE SPESE - ILLEGITTIMITÀ - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
L'eventuale condanna dell'imputato al pagamento della spesa processuale, illegittimamente emessa dal giudice di merito per essere stato lo stesso imputato riconosciuto non totalmente soccombente, non può costituire oggetto di motivo di ricorso per Cassazione qualora sia mancato uno specifico motivo di appello. (sul primo punto della massima: (V mass n 152790; ed ivi e nello stesso senso (V mass n 138245; (V mass n 119213, Sezioni Unite, prima parte; (V mass n 119212, Sezioni Unite; (V mass n 113372; (V mass n 110819; (V mass n 118751, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 213, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)