Sez. U, Sentenza n. 2755 del 10/10/1974 (Rv. 371210 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DINANZI A GIUDICE SPECIALE - ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA - DENUNCIABILITA IN CASSAZIONE - CON LE FORME DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DINANZI A GIUDICE SPECIALE - ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA - DENUNCIABILITA IN CASSAZIONE - CON LE FORME DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
L'illegittima composizione del collegio giudicante (nella specie, Sezione giurisdizionale del consiglio di stato), oltre ad invalidare la decisione pronunciata dal giudice speciale, si traduce in un difetto di giurisdizione, e tra i motivi inerenti alla giurisdizione, sulla cui base puo essere sollecitato il controllo della Corte di Cassazione circa l'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione del consiglio di stato, e inclusa l'illegittima Costituzione o composizione del collegio giudicante. Ma la questione di giurisdizione, imperniata sulla deduzione di vizi attinenti alla composizione dell'organo giudicante, non puo formare oggetto del regolamento preventivo di giurisdizione. (V 2715'74, mass n 371173). (V 810'62, 761'54, 3626'53, 3008'52).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)