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Sez. U, Sentenza n. 2715 del 09/10/1974 (Rv. 371173 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - MERA IRREGOLARITA DELLA NOMINA DEL (O DEI) GIUDICI - VIZIO DI COSTITUZIONE DEL GIUDICE MEDESIMO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371173-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - MERA IRREGOLARITA DELLA NOMINA DEL (O DEI) GIUDICI - VIZIO DI COSTITUZIONE DEL GIUDICE MEDESIMO - ESCLUSIONE.*

La illegittima composizione del collegio giudicante si inquadra sotto lo schema del difetto di giurisdizione; pertanto, tale vizio, che consiste nella Mancanza degli elementi costitutivi essenziali dell'organo, puo essere utilmente dedotto come motivo di ricorso per Cassazione contro le decisioni del consiglio di stato in Sede giurisdizionale. Il concetto di vizio di Costituzione del giudice, risolventesi in difetto di giurisdizione, non include anche la irregolarita relativa alla nomina del giudice stesso o dei giudici componenti l'organo collegiale. Fuori dell'ipotesi di difetti cosi essenziali da rivelare la carenza totale di legittimazione del giudice o la sua assoluta inidoneita a far parte di un organo giurisdizionale, che appunto per la presenza di quel giudice non coincide con quello che la legge ha delineato, occorre stare all'investitura, che egli abbia ricevuto dall'autorita competente a conferirgliela, e alla sua regolarita formale, fino a quando l'impugnativa nella competente Sede non ne abbia una volta per tutte rivelato l'illegittimita e, quindi, travolto l'esistenza. (V 810'62, 761'54, 3626'53, 3008'52).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)