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Sez. 5, Sentenza n. 8399 del 05/04/2013 (Rv. 626109 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Rettifica di accertamento per maggiori diritti doganali - Motivazione "per relationem" - Esistenza della motivazione dell'atto impugnato - Indicazione ed effettiva esistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria - Distinzione - Produzione in giudizio del rapporto OLAF - Onere di deduzione probatoria - Configurabilità - Requisito di motivazione dell'atto impositivo - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626109-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di avviso di rettifica in materia doganale, posta la netta distinzione tra la questione dell'esistenza della motivazione dell'atto impositivo, requisito formale di validità, e quella concernente, invece, indicazione ed effettiva esistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, non prescritta quale elemento costitutivo della validità dell'atto impositivo, bensì disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria da applicarsi nello svolgimento dell'eventuale giudizio, introdotto dal contribuente con il ricorso in opposizione avverso il menzionato atto, la produzione in giudizio del rapporto finale OLAF deve ritenersi ricompresa tra gli oneri di deduzione probatoria e non tra i requisiti di validità della motivazione dell'atto impositivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)