Sez. 5, Sentenza n. 23985 del 24/09/2008 (Rv. 605082 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Recupero dei dazi - Avviso di accertamento - Fondamento - Atti ispettivi di organismi antifrode comunitari - Sufficienza - Prova contraria - Onere a carico del contribuente.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE
La pretesa di recupero dei dazi, azionata con avviso di accertamento, è congruamente e sufficientemente dimostrata ove si basi sulle risultanze di atti ispettivi (allegati o richiamati) degli organismi antifrode comunitari (nella specie l'OLAF). Spetterà poi al contribuente che contesti il fondamento di tale pretesa fornire la prova contraria della sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Regolam. Commissione CEE 25/05/1990 num. 1073 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)