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Sez. 1, Sentenza n. 29233 del 22/05/2024 Ud. (dep. 18/07/2024) Rv. 286807-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Esercizio molesto dell'accattonaggio - Reato eventualmente abituale - Prescrizione - Decorrenza - Compimento dell'ultimo atto antigiuridico - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286807-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

L'esercizio molesto dell'accattonaggio è reato eventualmente abituale, potendo essere integrato tanto da un fatto singolo quanto dalla reiterazione di una pluralità di fatti omogenei, sicché, in tale ultimo caso, i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, in quanto solo in tale momento cessa il pericolo di lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice.

Cod. Pen. art. 669 bis, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)