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Sez. 2 - , Sentenza n. 4651 del 12/11/2020 Ud. (dep. 05/02/2021) Rv. 280561 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo di attività finanziaria - Natura giuridica - Reato eventualmente abituale - Conseguenze in termini di computo della prescrizione.
Stato
decisa il 2020-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280561-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

Il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all'art. 132, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha natura eventualmente abituale, potendosi risolvere tanto in un'unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita ad uno stesso reato, sicché, in quest'ultimo caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)