Sez. 2, Sentenza n. 2975 del 20/03/1991 (Rv. 471352 - 01)
Divisione - In genere | Frutti prodotti dal bene assegnato al condividente - Separazione anteriore o successiva al momento della divisione - Disciplina rispettiva.
Divisione - In genere
In tema di divisione ereditaria i frutti naturali della cosa comune già separati al momento della divisione sono di proprietà di tutti i partecipanti, in conformità del disposto degli artt. 820, 821, cod. civ. e non possono quindi, salva diversa volontà delle parti, diventare di proprietà esclusiva del condividente cui sia stato assegnato il bene che li ha prodotti. Invece, nell'ipotesi in cui i frutti stessi non siano stati ancora separati al momento della divisione, è operante l'efficacia retroattiva dall'art. 757 cod. civ., con la conseguenza che il condividente assegnatario ha il diritto di percepire per l'intero i frutti stessi anche se riferibili al periodo in cui il bene che li ha prodotti era comune.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 820, Cod. Civ. art. 821
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)