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Sez. 2, Ordinanza n. 5978 del 06/03/2024 (Rv. 670527-01)

DIVISIONE - IN GENERE (DIVISIONE CONVENZIONALE) | Divisione - In genere - Frutti prodotti dal bene assegnato al condividente - Separazione anteriore o successiva al momento della divisione - Disciplina rispettiva.
Stato
decisa il 2024-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670527-01

DIVISIONE - IN GENERE (DIVISIONE CONVENZIONALE)

In tema di divisione ereditaria i frutti naturali della cosa comune già separati al momento della divisione sono di proprietà di tutti i partecipanti, in conformità del disposto degli artt. 820, 821 c.c. e non possono quindi, salva diversa volontà delle parti, diventare di proprietà esclusiva del condividente cui sia stato assegnato il bene che li ha prodotti. Invece, nell'ipotesi in cui i frutti stessi non siano stati ancora separati al momento della divisione, è operante l'efficacia retroattiva dall'art. 757 c.c., con la conseguenza che il condividente assegnatario ha il diritto di percepire per l'intero i frutti stessi anche se riferibili al periodo in cui il bene che li ha prodotti era comune.

Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 820, Cod. Civ. art. 821

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)