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Sez. 6, Sentenza n. 10411 del 05/04/1987 Ud. (dep. 07/10/1987) Rv. 176782 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - VERBALE DI VANE RICERCHE - REDATTO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - PER L'ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI CATTURA - OBBLIGO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - CONTENUTO DEL VERBALE - NATURA AI FINI DELLA LATITANZA - NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE - COL RITO DEGLI IRREPERIBILI - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176782-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - VERBALE DI VANE RICERCHE - REDATTO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - PER L'ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI CATTURA - OBBLIGO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - CONTENUTO DEL VERBALE - NATURA AI FINI DELLA LATITANZA - NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE - COL RITO DEGLI IRREPERIBILI - LEGITTIMITÀ.*

Ai fini della ritualità del verbale di vane ricerche, redatto dalla polizia giudiziaria, cui spetta il precipuo compito di ricercare il catturando, è sufficiente una esposizione succinta delle indagini eseguite, con il solo limite dell'Obbligo da parte degli investigatori, di effettuare le stesse nella residenza e nel domicilio indicati nel provvedimento di cattura. Il mancato rinvenimento del ricercato in questi luoghi, coincidenti con quelli indicati dallo stesso nei motivi di ricorso sia al momento dell'esecuzione del mandato sia successivamente e l'attestazione del mancato rinvenimento nel verbale, nel quale si dà atto di ricerche effettuate in campo internazionale dimostrano che sono state compiute tutte le attività ragionevolmente dirette a rintracciare l'imputato, con l'effetto che il predetto verbale non rappresenta soltanto una presunzione, ma, nel concorso degli elementi di prova risultanti in proposito dagli Atti sulla volontaria sottrazione all'esecuzione del provvedimento di coercizione personale, costituisce prova piena della latitanza e pertanto la notificazione all'interessato del decreto di citazione con il rito degli irreperibili è pienamente legittima. (V mass n 160853, in parte; (V mass n 151847, in parte; (V mass n 123490, in parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)