Sez. 1, Sentenza n. 8854 del 30/09/1983 Ud. (dep. 26/10/1983) Rv. 160853 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - NOZIONE ED ELEMENTI COSTITUTIVI - VERBALE DI VANE RICERCHE - VALORE GIURIDICO.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - NOZIONE ED ELEMENTI COSTITUTIVI - VERBALE DI VANE RICERCHE - VALORE GIURIDICO.*
La qualità di latitante deve essere posta in relazione al fatto volontario di colui il quale, consapevole di un provvedimento restrittivo della libertà personale già emesso o da emettersi nei suoi confronti, si rende irreperibile, mentre il verbale con il quale gli organi di polizia giudiziaria danno atto che al provvedimento medesimo non è stato possibile dare esecuzione, appunto per l'irreperibilità dell'imputato, ha valore giuridico soltanto in relazione al suo contenuto di accertamento, costituendo la prova di quello stato di fatto necessaria ai fini delle notificazioni ex artt. 173, 170 cod. proc. pen.. (V mass n 146188; (V mass n 145886; (V mass n 140224).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)