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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19264 del 07/07/2021 (Rv. 661906 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE | Fallimento del locatore- Scioglimento del contratto- Determinazione giudiziale della misura dell’indennizzo ex art. 80, comma 2, l. fall.- Necessità- Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661906-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE

In caso di fallimento del locatore di immobile, quando il curatore esercita la facoltà di recedere dal contratto di locazione ai sensi dell'art. 80, comma 2, l. fall., al conduttore spetta un equo indennizzo la cui determinazione è rimessa al giudice delegato. (in applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento con il quale il Tribunale pur avendo riconosciuto l'astratta spettanza del diritto non aveva proceduto alla liquidazione dell'indennità assumendo un difetto di documentazione da parte del conduttore).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 80 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)