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Sez. 1 - , Sentenza n. 28961 del 08/11/2019 (Rv. 655825 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE | Locazione di immobile - Fallimento del conduttore - Recesso dal contratto da parte del curatore - Diritto del locatore all’equo indennizzo - Determinazione convenzionale - Non consentita - Liquidazione dell’indennizzo - Sindacato di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2019-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655825-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE

In caso di fallimento del conduttore di immobile, quando il curatore esercita la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di locazione, ai sensi dell'art. 80, comma 3, l.fall., al locatore spetta un equo indennizzo, il cui importo non è disponibile da parte dell'autonomia dei privati, dovendo essere sempre determinato discrezionalmente dal giudice del merito con valutazione che, se adeguatamente motivata, non è sindacabile dal giudice di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 80 com. 3, Legge Falliment. art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)