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Sez. 1 - , Sentenza n. 26329 del 20/12/2016 (Rv. 642765 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Concordato preventivo con cessione dei beni - Beni sottoposti a sequestro penale preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria - Inammissibilità della proposta per difetto di fattibilità giuridica - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642765-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE

Ove a carico di una società proponente un concordato preventivo con cessione dei beni sia stato disposto, con riferimento ad alcuni di essi e per un importo assai rilevante, un sequestro preventivo penale, finalizzato, secondo il regime di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, alla confisca obbligatoria, e non sia stata previamente chiesta la cessazione del vincolo cautelare al giudice penale, resta sottratto al giudice della procedura concorsuale ogni potere di sindacare la legittimità del provvedimento, sicché la proposta deve essere dichiarata inammissibile per carenza di fattibilità giuridica del piano. Invero, una volta aperto il concordato preventivo, la pretesa ablatoria dello Stato, cui il sequestro preventivo è strumentale, ove venga disposta in danno di un ente ritenuto responsabile di un illecito dipendente da reato, è obbligatoria ed entra in conflitto con i diritti dei terzi di buona fede (la verifica delle ragioni dei quali spetta, in ogni caso, al giudice penale e non al giudice fallimentare) e con la garanzia patrimoniale dei creditori.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)