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Sez. 1 - , Sentenza n. 24326 del 03/11/2020 (Rv. 659654 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE | - Art. 12 bis comma 1, del d.lgs. n.74 del 2000 - Confisca diretta o per equivalente- Sequestro preventivo sopravvenuto alla proposizione di domanda di concordato preventivo - Opponibilità ai creditori- Sussiste - Applicabilità art. 168 l. fall. - Esclusione – Potestà cautelare dello Stato- Funzionale alla tutela del credito tributario - Interesse dello Stato alla repressione dei reati – Prevalenza- Fondamento.
Stato
decisa il 2020-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659654-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE

Il carattere obbligatorio e sanzionatorio della confisca diretta o per equivalente del profitto dei reati tributari, prevista dall'art. 12 bis comma 1, del d.lgs. n.74 del 2000, comporta che il sequestro preventivo ad essa funzionale, benché sopravvenuto rispetto alla proposizione di una domanda di concordato preventivo, sia opponibile ai creditori, non potendo in contrario invocarsi l'art. 168 l.fall., il quale vieta l'inizio delle azioni cautelari in costanza di procedura, posto che una siffatta inibizione non sussiste per la potestà cautelare che lo Stato esercita, non a tutela del suo credito, bensì nell'interesse alla repressione dei reati.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge Falliment. art. 168, Cod. Civ. art. 2740, Decr. Legisl. Pres. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)