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Sez. 1, Sentenza n. 2967 del 07/05/1981 (Rv. 413514 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI E DEI MOTIVI - MANCATA ENUNCIAZIONE DEI MOTIVI - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1981-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413514-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI E DEI MOTIVI - MANCATA ENUNCIAZIONE DEI MOTIVI - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

La circostanza che l'art 25 DPR 26 ottobre 1972 n 636, sulla revisione della disciplina del contenzioso tributario, non preveda l'inammissibilita del ricorso alla commissione tributaria centrale in caso di mancata enunciazione dei motivi non esclude l'applicabilita di tale principio generale proprio di ogni impugnazione avverso un provvedimento giurisdizionale, ove si tenga presente che mentre l'art 19 del citato DPR consente al contribuente di dedurre, nel procedimento innanzi alla commissione tributaria di primo grado (nonche innanzi a quella di appello), motivi ed eccezioni, ancorche non indicati nel ricorso, fino a dieci giorni precedenti la prima udienza, analoga possibilita non e prevista dal successivo art 25, comma secondo, che, per il ricorso alla commissione tributaria centrale, prescrive espressamente l'enunciazione dei motivi di ricorso.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)