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Sez. 1, Sentenza n. 4868 del 15/07/1983 (Rv. 429757 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1983-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429757-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - REQUISITI.*

Il ricorso alla commissione tributaria centrale deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi dell'impugnazione; tale requisito, pur non comportando l'osservanza di un rigido modello formale, impone che dal complesso dell'atto debbano potersi desumere, con sufficiente chiarezza, l'oggetto della controversia e l'ambito del giudizio d'impugnazione, al fine, altresì, di consentire l'immediato controllo di ammissibilità del ricorso medesimo sotto il profilo delle questioni che possono essere portate alla cognizione della predetta commissione, alla quale sono sottratte le questioni di mero fatto attinenti alla valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie. (Conf 3175/81, mass n 413748; (Conf 2967/81, mass n 413514; (Conf 2967/81, mass n 413515; (Conf 1310/81, mass n 411909).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)