Sez. 4, Sentenza n. 1496 del 13/05/1998 Cc. (dep. 04/08/1998) Rv. 211779 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Ordinanza di applicazione di custodia in carcere - Contestazione con provvedimento successivo di aggravante - Rimedio esperibile - Appello.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
Avverso l'ordinanza con cui il Gip modifica l'imputazione, integrandola con la contestazione di una circostanza aggravante (nella specie, art. 80 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 sugli stupefacenti), è esperibile solo l'appello ex art. 309 cod. proc. pen., e non la richiesta di riesame, atteso che tale ultimo rimedio è esperibile solo nei confronti dei provvedimenti dai quali scaturisce la limitazione della libertà personale, mentre tutti gli altri provvedimenti confermativi o modificativi rientrano tra le "ordinanze in materia di misure cautelari" cui si riferisce l'art. 310.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)