diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 353 del 30/01/1998 Cc. (dep. 05/03/1998) Rv. 210077 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Tribunale del riesame - Questioni oggetto della decisione - Relative a invalidità di adempimenti successivi all'emissione dell'ordinanza - Non esaminabili - Ragioni - Limiti - Forza attrattiva del ricorso per Cassazione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210077-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Al Tribunale del riesame, e conseguentemente al giudice di legittimità in sede d'impugnazione avverso il relativo provvedimento, possono essere sottoposte solamente le questioni concernenti la sussistenza delle condizioni di legittimità della misura cautelare al momento dell'emissione dell'ordinanza custodiale; mentre le questioni che riguardano la perdita di efficacia del provvedimento per la mancanza o l'invalidità di successivi adempimenti, quale quello inerente all'interrogatorio, risolvendosi in vizi che non intaccano la validità del provvedimento, devono essere fatte valere in un distinto procedimento e vanno decise con l'ordinanza specificamente prevista dall'art.306 cod. proc. pen., suscettibile di appello ex art.310 cod. proc. pen.. Peraltro, ove siano stati proposti, motivi di ricorso attinenti all'originaria legittimità dell'ordinanza impositiva e profili inerenti al successivo venire meno dell'efficacia del provvedimento per effetto di una causa estintiva della custodia cautelare, il ricorso per cassazione genera una peculiare "vis attractiva", con possibilità di estensione della cognizione della Corte alle questioni riguardanti l'estinzione della misura, al fine di evitare il protrarsi di una decisione che, in caso di fondatezza del ricorso, avrebbe inammissibili effetti tardivi sulla scarcerazione della persona sottoposta alla misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)