Sez. 3, Sentenza n. 650 del 26/01/1980 (Rv. 404061 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - CONTRATTI ATIPICI - ASSIMILABILITA ALL'ENFITEUSI EX LEGGE N 607 DEL 1966 - NATURA REALE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITA - DETERMINAZIONE DEL CANONE IN UNA QUOTA DEI PRODOTTI DEL FONDO - IRRILEVANZA - TRASFORMAZIONE DELLE COLTURE ATTUATA CON IL CONSENSO DEL PROPRIETARIO - INCOMPATIBILITA - CONSEGUENZE - ONERE PROBATORIO RELATIVO ALLA SUPERFLUITA DEL CONSENSO PER LA REALITA DEL RAPPORTO - SPETTANZA AL COLTIVATORE.*
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - CONTRATTI ATIPICI - ASSIMILABILITA ALL'ENFITEUSI EX LEGGE N 607 DEL 1966 - NATURA REALE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITA - DETERMINAZIONE DEL CANONE IN UNA QUOTA DEI PRODOTTI DEL FONDO - IRRILEVANZA - TRASFORMAZIONE DELLE COLTURE ATTUATA CON IL CONSENSO DEL PROPRIETARIO - INCOMPATIBILITA - CONSEGUENZE - ONERE PROBATORIO RELATIVO ALLA SUPERFLUITA DEL CONSENSO PER LA REALITA DEL RAPPORTO - SPETTANZA AL COLTIVATORE.*
Ai fini dell'applicabilita della legge 22 luglio 1966 n 607 e, in particolare, in tema di assimilabilita all'enfiteusi, con conseguente possibilita di affrancazione, dei rapporti derivanti da contratti agrari atipici in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico, la natura reale del rapporto, mentre non puo essere esclusa per il solo fatto dell'essere il canone determinato in una quota dei prodotti del fondo, e tuttavia incompatibile con la circostanza che la trasformazione delle colture, traducentesi in un miglioramento del fondo, sia stata dal coltivatore attuata con il previo consenso del proprietario, salva, in tal caso, la prova, incombente al coltivatore, dell'esistenza nel rapporto di caratteristiche di realita tali da rendere non necessario il consenso anzidetto. (V 2510/76, mass n 381309).*
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 607 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)