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Sez. 3, Sentenza n. 2510 del 06/07/1976 (Rv. 381309 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - DISCIPLINA DELLA LEGGE N 607 DEL 1966 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381309-01

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - DISCIPLINA DELLA LEGGE N 607 DEL 1966 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Perche un contratto agrario possa rientrare nelle previsioni dello art 13 della legge n 607 del 1966, che estende la nuova disciplina in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue anche ai rapporti 'a migliorià, non e sufficiente che, comunque, vi siano stati miglioramenti nel corso del rapporto, ma e necessario, per contro, che esso fin dal suo sorgere contempli l'Obbligo per il colono di apportare miglioramenti al fondo.*

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 607 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)