Sez. 5 - , Ordinanza n. 26932 del 22/10/2019 (Rv. 655802 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI | Accise - GPL da riscaldamento - Beneficio di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), n. 4, l. n. 448 del 1998 - Presupposti di applicazione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI
In tema di accise sul GPL da riscaldamento, il beneficio di cui all'art. 8, co. 10, lett. c, n. 4, della l. n. 448 del 1998, vigente "ratione temporis", si applica, in presenza di alcuni requisiti, ai soli casi di combustibile per riscaldamento utilizzato nei Comuni o frazione non metanizzata di Comuni ricadenti in zona climatica E all'esito della zonizzazione operata ex d.P.R. n. 412 del 1993, requisito questo la cui mancanza non può essere ovviata né con decreto ministeriale, né con delibera dei consigli degli enti locali, né con provvedimento sindacale.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 8 com. 1, DPR 26/08/1993 num. 412 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)