Sez. 5, Sentenza n. 8842 del 14/04/2010 (Rv. 612388 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE | Consorzio per le aree di sviluppo industriale - IVA pagata sugli acquisti - Detraibilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE
Ai fini della detraibilità dell'IVA pagata sugli acquisti da un consorzio per le aree di sviluppo industriale, occorre accertare se l'ente abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, potendosi in tal caso applicare la presunzione di cui all'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per cui le cessioni di beni e la prestazione di servizi si considerano in ogni caso effettuate nel regime di impresa, onde la relativa IVA può essere portata in detrazione a norma dell'art. 19 dello stesso d.P.R., mentre, se tale accertamento dimostri che il consorzio non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è necessario accertare in concreto quali siano le cessioni di beni e di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciali e solo per queste si può riconoscere, nella concorrenza delle altre condizioni di legge, il diritto alla detrazione dell'IVA.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 50, Legge 05/10/1991 num. 317 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)