diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 22685 del 09/09/2008 (Rv. 604637 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE | Regione Campania - Consorzi per le aree di sviluppo industriale - Soggettività passiva ai fini dell'IVA - Sussistenza - Condizioni - Esercizio di attività commerciale o agricola - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604637-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE

In tema di IVA, il consorzio per le aree di sviluppo industriale (nella specie operante in Campania), ente pubblico economico ai sensi della legge n. 317 del 1991, non può come tale essere considerato una vera impresa assimilabile alle società di capitali e dunque con attività assoggettata alla predetta imposta, essendo necessario, ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.P.R. n.633 del 1972, accertare se l'ente ceda beni o presti servizi verso corrispettivi di natura privatistica (Principio affermato dalla S.C. che, cassando con rinvio la sentenza della commissione regionale, ha precisato che l'assoggettabilità del consorzio a tale imposta, con conseguente diritto alla detrazione pagata dall'ente stesso sugli acquisti, va correlata all'accertamento dell'esercizio effettivo di attività commerciale o agricola).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., Legge 05/10/1991 num. 317 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)