Sez. 1, Sentenza n. 41964 del 22/10/2009 Cc. (dep. 30/10/2009) Rv. 245080 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Reati puniti con pena dell'ergastolo - Imprescrittibilità espressamente disposta con legge n. 251 del 2005 - Continuità con la disciplina previgente - Conseguenze - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
L'esclusione della prescrizione dei delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, quantunque oggetto di formalizzazione con L. 5 dicembre 2005 n. 251 (modifiche al cod. pen. e alla L. 26 luglio 1975 n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), è antecedente ad essa. Ne consegue che il reato punito con detta pena commesso prima dell'entrata in vigore della citata legge è imprescrittibile pur senza una specifica disposizione in tal senso. (Fattispecie concernente misura di cautelare personale disposta in relazione a delitto di omicidio volontario aggravato, ritenuta dall'imputato illegittima per l'intervenuta prescrizione del reato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 576, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)